Art. 4.
(Tirocinio e nomina).

      1. I magistrati della giustizia di pace sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, all'esito di un tirocinio semestrale e del favorevole giudizio di idoneità espresso dal CSM.
      2. Il tirocinio si svolge presso un ufficio giudiziario civile, ovvero presso un ufficio giudiziario penale giudicante, ovvero presso un ufficio giudiziario requirente ed è rivolto al completamento della formazione di base nonché all'avviamento del candidato alle specifiche funzioni che egli è destinato a svolgere in caso di nomina.
      3. L'ufficio presso il quale si svolge il tirocinio deve essere dello stesso tipo di quello al quale il candidato è stato assegnato

 

Pag. 8

sulla base della graduatoria concorsuale.
      4. Ai tirocinanti è corrisposto esclusivamente il trattamento economico di cui all'articolo 2, comma 1; non sono dovute l'indennità integrativa speciale e l'indennità giudiziaria.